Descrizione

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In Comune di Castiglione della Pescaia …
La gestione dei servizi socio-sanitari nella Regione Toscana è affidata alle Società della Salute. Il Comune di Castiglione della Pescaia rientra sotto la competenza della Società della Salute della zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.
Per informazioni sul servizio, consulta il sito della Società della Salute.